Giustizia
L'abbandono del tetto coniugale è sufficiente all'addebito della separazione
La pronuncia della Corte di Cassazione del 23 giugno 2020.
«l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto».
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Sesta nell’ordinanza depositata in data 23 giugno 2020.
Per approfondire scarica il testo integrale.
Paolo Romani
La Direzione
(24 giugno 2020)
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