Servizi Pubblici
Legittima la sanzione del Sindaco all'Enel per omessa comunicazione delle richieste di allaccio
Sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila per ogni violazione, ma non in caso di subentro. La sentenza del TAR Lazio, Roma Sez. I Quater del 6 febbraio 2015.
L’art. 48, comma 3-ter, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel porre l’obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici di comunicare al sindaco del comune le richieste di allaccio effettuate per gli immobili, con indicazione del titolo edilizio abilitante, prevede, in caso di inosservanza, l’irrogazione della sanzione pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila per ogni violazione.
Il TAR Lazio, Roma Sez. I Quater, con la sentenza del 6 febbraio 2015, n. 2272 ha risolto la vicenda nella quale un Comune ha sanzionato la condotta dell’ENEL che, nel procedere alla fornitura di energia elettrica, avrebbe omesso di comunicare gli estremi dei titoli abilitativi, mentre la Società ricorrente sostiene che si sarebbe trattato non di “contratti ex novo ma di meri subentri a contratti di somministrazione già in essere".
Il giudice amministrativo nella sentenza in esame ha evidenziato che l’allaccio dell’immobile al pubblico servizio elettrico configura una situazione del tutto diversa rispetto al subentro o ad una riattivazione rispetto ad un’utenza già attivata, posto che mentre l’allaccio dell’immobile alla rete elettrica presuppone una richiesta dell’interessato, un sopralluogo dell’azienda, un preventivo e, quindi, la stipula di un contratto, la riattivazione di un’utenza dismessa o il subentro ad una già attivata si realizza mediante una semplice richiesta che il soggetto interessato può inoltrare al soggetto erogatore del servizio.
Nella vicenda in esame, sulla base di tale principio, il giudice, ha accolto il ricorso dell'ENEL contro la sanzione irrogata dal Sindaco, in quanto la richiesta di fornitura nel caso di specie non era un primo allaccio, bensì un subentro o riattivazione rispetto ad una linea elettrica già precedentemente attivata.
Enrico Michetti
Per acquisire la sentenza inviare mail di richiesta a [email protected]
La Direzione
(6 febbraio 2015)
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