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Ministero della Giustizia

Solo il Comune può scongiurare la soppressione del Giudice di Pace

La chiusura prevista per il 29 aprile 2014 può essere evitata seguendo procedure e termini indicati nelle istruzioni operative del decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 che entrerà in vigore il 29 aprile 2014 individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Inoltre attraverso successive cadenze temporali, determina la tempistica dell’intero intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento.

Il decreto che dispone il mantenimento di 285 uffici del Giudice di Pace a far data dal 29 aprile 2014 produrrà due effetti.

In primo luogo, saranno definitivamente soppressi gli uffici del Giudice di Pace che non rientrano nell'elenco delle richieste accolte. Queste chiusure consentiranno in tempi brevi di recuperare personale da impiegare negli uffici giudiziari che risultino maggiormente in sofferenza dopo l'entrata in vigore della riforma.

Inoltre, nelle sedi mantenute su istanza degli enti locali, questi ultimi avranno 60 giorni di tempo per individuare i locali e il personale da destinare all'ufficio, che sarà successivamente avviato alla fase formativa secondo i termini e le modalità precisati nella circolare ministeriale del 15.4.2014


In particolare in ordine alla tempistica, che va calcolata a partire dal 29 aprile 2014, il Ministero precisa che:
1. fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156\2012, il 29 aprile 2014 è il termine della definitiva chiusura degli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento da parte degli enti locali;


2. Entro i successivi 15 giorni gli enti locali hanno la facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta.
Gli enti locali che intendano revocare la richiesta di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di pace, dovranno presentare formale dichiarazione che attesti univocamente la volontà di recedere dall’istanza, utilizzando per la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione: posta certificata all’indirizzo [email protected] oppure plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviare a Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Piante Organiche - Via Arenula 70 - 00186 Roma.


3. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del D.M. 7 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento.
In particolare, a pena di decadenza, devono comunicare a questa amministrazione:
a) i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a formazione,
b) l’esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente;
c) il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla D.G.S.I.A.
Il termine in oggetto è volutamente ampio (60 giorni) per consentire ai Comuni, i cui territori rientrano nella competenza degli uffici dei G.d.P. mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156\2012, di pervenire tra loro ad accordi sulla ripartizione degli oneri economici ed organizzativi, nonché di individuare le risorse.
Quanto al punto a), si ribadire che il personale comunale individuato dall’ente locale secondo le modalità indicate nella nota di istruzioni pubblicata il 29 aprile 2013 deve appartenere a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’Amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, deve risultare idoneo a consentire l’erogazione del servizio giustizia, essendo abilitato allo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario e dell’operatore giudiziario, oltre che dell’ausiliario, come meglio specificate nella nota a firma del Direttore Generale del Personale in data 8 aprile 2014 e nell’allegato relativo ai criteri di equipollenza.

Il predetto personale deve altresì essere in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e non deve risultare in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie.

Gli enti locali dovranno comunicare i dati sul personale, esclusivamente per posta certificata da inviarsi all’indirizzo [email protected] oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Ufficio II - Formazione della Direzione Generale del Personale - via Arenula n. 70 - 00186 Roma.

Quanto alle comunicazioni relative alla dislocazione della sede comunale prescelta per l’ufficio del G.d.P, sarà cura dell’ente locale interessato farle pervenire, sempre esclusivamente per posta certificata, all’indirizzo [email protected] oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, Via Crescenzio, 17/C - 00193 Roma.

Solo a partire dal terzo termine - individuati personale e struttura tecnica – prenderanno avvio le ulteriori attività da effettuarsi a cura di questa Amministrazione e segnatamente:

a) la già programmata formazione iniziale del personale comunale addetto che sarà realizzata attraverso Tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio 2014.
A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare che il personale da loro individuato si presenti per iniziare il tirocinio nel periodo compreso tra il 7 ed il 15 luglio 2014 presso l’ufficio del giudice di pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento.I Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali dovranno, secondo le successive indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale del personale, avviare il personale comunale al tirocinio previsto ed al termine del periodo attestare il completamento delle attività.

b) le attività di supporto informatico iniziale a cura della D.G.S.I.A.
Quanto sopra dovrà poi coordinarsi con le previsioni di disciplina transitoria previste dal d.lgs. 156\2012.

Come disposto dal comma 2 dell’art. 5, gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi continueranno a funzionare solo per la le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante.
Ciò solo per il tempo strettamente necessario, (la cui determinazione è rimessa all’attività organizzativa del presidente del Tribunale di riferimento dell’ufficio del G.d.P. accorpante, come di seguito specificato), e comunque non superiore a sei mesi. Tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante.

Spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P. soppressi presso l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle udienze presso la sede soppressa. Ciò anche con riferimento all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che, ancorchè dal 29 aprile 2014 incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del G.d.P.

Permane l’operatività della direttiva del 28 marzo a firma del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria secondo la quale, sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali di riferimento degli uffici del Giudice di Pace, i Capi di Corte, saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici dei G.d.P. nel periodo di transizione.

Per gli uffici del G.d.P. il cui mantenimento sarà a carico dei comuni ed inclusi nell’elenco dell’allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla D.G.S.I.A. per cui fino al completamento delle stesse l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo.
In ogni caso l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, decorso il quale i suddetti uffici dovranno, quindi, avvalersi esclusivamente del personale dei propri ruoli.

La Direzione

(19 aprile 2014)

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