Ministero della Giustizia
Giudici di Pace, le istruzioni per il ripristino degli uffici
Con Circolare del 12 maggio, il Ministero di via Arenula ha fornito indicazioni e chiarimenti agli enti locali interessati.
Il Ministero della Giustizia, con Circolare del 12 maggio 2015, ha fornito istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito con modifiche con legge 27.2.2015 n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015, ed in vigore dal 1º marzo 2015.
La norma prevede che, entro il 30 luglio 2015, gli enti locali, le unioni di comuni e le comunità montane, possano chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi indicati nella vigente tabella A allegata al d.lgs. 156\2012.
Dal Dicastero di via Arenula si sottolinea che, in attuazione della legge citata, la procedura dovrà essere definita in tempi ristretti, essendo previsto che, scaduto il termine per la presentazione dell'istanza di ripristino, entro il 28 febbraio 2016 debbano essere espletate - a cura del Ministero della Giustizia - una lunga serie di attività.
Per la precisione, si dovrà effettuare la valutazione dell’impegno di spesa, degli ambiti territoriali, del personale messo a disposizione degli enti per essere assegnato agli uffici del giudice di pace da ripristinare, nonché portare a termine le relative attività di formazione, al fine di predisporre, entro il medesimo termine, il decreto ministeriale che individua gli uffici del giudice di pace ripristinati.
E’ quindi indispensabile che gli Enti interessati provvedano già nel corpo dell'istanza e quindi entro il termine del 30 luglio p.v. ad individuare il personale da destinare agli uffici ripristinati secondo le indicazioni di cui alla circolare 17 novembre 2014 e i criteri indicati dalle competenti articolazioni ministeriali, in modo da consentire l'avvio del progetto di formazione, predisposto dal Ministero, con la compagine definitiva del personale da adibire agli uffici del giudice di pace ripristinati, al fine assicurare una durata della loro formazione utile al passaggio di gestione dell'ufficio giudiziario entri i termini individuati dalla normativa in oggetto.
Proposizione dell’istanza di ripristino: contenuto e termini
L’istanza, deve essere espressa dall’organo che ha il corrispondente potere decisorio e presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015. Gli enti locali, già nel corpo dell’istanza di ripristino, dovranno necessariamente assumere esplicitamente l’impegno a “farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo”, che deve essere messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per l’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli enti istanti. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.
Profilo territoriale
L’istanza, in quanto volta al ripristino dell’ufficio del Giudice di Pace soppresso, dovrà avere ad oggetto, quanto all’estensione territoriale, la totalità dei comuni che compongono l’ufficio del giudice di pace soppresso e non solo una parte degli stessi.
Gli accorpamenti di più uffici del giudice di Pace e gli accorpamenti del territorio di uno o più comuni da aggregare alla competenza del giudice di pace come sopra individuato, sono possibili qualora gli stessi siano limitrofi e ricadenti nel medesimo circondario di tribunale. Al riguardo è necessario il consenso dei comuni o enti locali che intendono aderire all’accorpamento, da allegarsi all’istanza di ripristino.
Personale
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare in esame, ricorda che il funzionamento in autonomia dell’ufficio ripristinato dovrà essere assicurato esclusivamente mediante il personale amministrativo messo a disposizione dagli enti richiedenti.
Il personale individuato dagli enti locali dovrà poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario, dell’operatore giudiziario e dell’ausiliario, come meglio specificate nell’allegato A del C.C.N.I. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria).
Deve, comunque, essere assicurato l’adeguato e continuativo supporto all’attività giurisdizionale del Giudice di Pace ed il corretto funzionamento dell’ufficio.
Sede
Sempre nel corpo dell’istanza di ripristino dovrà essere indicata l’esatta ubicazione dell’immobile prescelto quale sede dell’ufficio del giudice di pace ripristinato.
Fase della Formazione
Decorso il termine del 30 luglio 2015, il Ministero provvederà all’esame delle istanze di ripristino. L’avvio della formazione iniziale del personale comunale addetto sarà realizzata attraverso tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 1.10.2015
A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare la messa a disposizione del personale da loro individuato che, a pena di decadenza, si dovrà presentare per iniziare il tirocinio, nelle date comprese tra il 1 ottobre ed il 9 ottobre 2015, presso l’ufficio del giudice di pace del circondario di riferimento.
Per consentire il rispetto dei termini fissati dalla normativa di riferimento, la fase formativa di tutto il personale degli enti locali dovrà essere completata entro il termine del 31 dicembre 2015.
L’istanza di ripristino, completa dei dati richiesti, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015 esclusivamente per posta certificata da inviarsi all’indirizzo [email protected] oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di raccomandata A\R da inviarsi al seguente indirizzo:
Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -Piante Organiche-, Via Arenula n. 70, 00186 Roma.
Il Ministero della Giustizia sottolinea che le istanze di ripristino degli uffici giudiziari soppressi inoltrate precedentemente alla pubblicazione della Circolare 12/5/2015 devono essere necessariamente conformi a quanto disposto col documento citato e quindi, eventualmente, riformulate o integrate.
Per maggiori informazioni: Circolare 12 maggio 2015
Fonte: Ministero della Giustizia
Moreno Morando
(13 maggio 2015)
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