Giustizia
Corte Costituzionale: patrocinio a spese dello Stato per tutte le vittime di reati sessuali a prescindere dal reddito
Sostegno alla persona offesa che va incoraggiata a denunciare. La sentenza n. 1 depositata in data 11 gennaio 2021.
La Corte Costituzionale con la prima sentenza del 2021 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (1) che dispone l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati sessuali precisati in nota(2).
Ad avviso della Consulta la scelta effettuata con la disposizione in esame rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.
Nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni - continua la Corte- è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.
Paolo Romani
Per approfondire scarica la sentenza integrale
(1) art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»
(2) art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e convinventi)
art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
art. 609-bis (Violenza sessuale)
art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
612-bis (Atti persecutori)
Ove commessi in danno di MINORI anche i reati previsti e puniti dai seguenti articoli del codice penale:
- art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- art. 600-bis (Prostituzione minorile);
- art. 600-ter (Pornografia minorile);
- art. 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- art. 601 (Tratta di persone);
- art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne);
- art. 609-undecies (Adescamento di minorenne).
La Direzione
(12 gennaio 2021)
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