Autorità Regolazione Energia
Codice appalti: senza modifiche rischio su bollette energetiche e rifiuti
La segnalazione dellARERA a Parlamento e Governo sullart. 177 del Codice Contratti Pubblici
L'applicazione dell'articolo 177 del decreto legislativo"Codice dei contratti pubblici", che prevede l'obbligo di esternalizzare i servizi anche peri concessionari operanti nei settori di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA), "svuoterebbe" la loro attività, sostanzialmente privandoli delle funzioni proprie del servizio, facendoli divenire meri soggetti appaltatori, con seri rischi per la continuità e qualità di servizi essenziali come quelli della distribuzione di energia elettrica e della gestione dei rifiuti. Inoltre comporterebbe un prevedibile aumento dei costi economici e sociali, con impatti negativi destinati a scaricarsi, con tutta probabilità, anche sul costo del servizio e, dunque, sulle bollette di famiglie e imprese.
Sono questi i principali elementi della segnalazione che ARERA, nell'ambito delle proprie competenze, ha inviato aParlamento e Governo sugli effetti critici chederiverebbero dall'attuazione dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
L'Autorità ha poi sottolineato come la prevista esternalizzazione delle attività determinerebbe anche un significativo e immediato esubero delle risorse umane operative nell'organizzazione aziendale, facendo venire meno esperienza, competenza e conoscenza specifica di ciascuna rete e impianto. In ultimo, l'articolo 177 non trova preciso riferimento in norme comunitarie, in particolare rispetto alla disciplina dettata dalla direttiva 2014/23/UE o da altre direttive europee in materia di concessioni.
Alla luce delle criticità esposte, l'Autorità ritiene quindi opportuno segnalare la necessità di valutare possibili tempestivi interventi normativi diretti a modificare l'articolo 177 o a fornirne un'interpretazione più restrittiva, al fine di limitare i possibili esiti descritti.
Il contesto
La disposizione dell'art. 177 per i titolari di concessioni già in essere al 19 aprile 2016 non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, prevede l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150 mila euro. E'stato poi stabilito che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) individuasse, con apposite Linee Guida, le modalità della verifica annuale, da parte dei soggetti preposti e della stessa ANAC, del rispetto del limite. L'ANAC ha precisato che tra i contratti da computare rientrano quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione
Fonte: Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente
La Direzione
(17 marzo 2019)
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