Assunzioni nella P.A.
La deroga al concorso pubblico deve essere delimitata in modo assolutamente rigoroso
La Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione legislativa della Sardegna.
L’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007 n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, come modificato dall’art. 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, e dall’art. 3 della legge regionale 4 agosto 2011 n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), prevede che «Per l’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e alla legge regionale 18 maggio 2006 n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna – ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici – Hydrocontrol (società consortile a responsabilità limitata) ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma-Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l’assegnazione all’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all’ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica. L’inquadramento è disposto secondo la disciplina dell’articolo 2112 del Codice civile.
In sostanza si tratta di una normativa che consente a dei dipendenti di società private di diventare lavoratori pubblici (presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente oppure presso l’Agenzia regionale del distretto idrografico).
Con ordinanza del 16 ottobre 2016, il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale di questa normativa. Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe in primo luogo l’art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevolmente consentito al solo personale in servizio presso la Soc. Hydrocontrol (oltre a quello di Sigma-Invest spa) di essere inquadrato nei ruoli della Regione e di beneficiare della conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto presso l’ente di provenienza, prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica, che si impone per la generalità dei pubblici dipendenti. Ma, soprattutto, sarebbe violato l’art. 97, quarto comma, Cost., poiché le modalità del passaggio del personale interessato costituirebbero una deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2 marzo 2018, accogliendo i dubbi sollevati dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato incostituzionale il citato art. 6 comma 8.
La Corte delle leggi ha sottolineato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Nel caso di specie, la normativa sarda oggetto del sindacato di legittimità costituzionale non fornisce alcuna indicazione in ordine alle condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico. In base ad essa è, infatti, irrilevante il modo in cui il personale delle due società private è stato reclutato, né sono richieste specifiche modalità di inserimento nell’Agenzia regionale, non è previsto alcun meccanismo di verifica dell’attività professionale svolta in precedenza, né sono stabiliti limiti percentuali all’assunzione in assenza di concorso.
Infine, secondo la Consulta, non è ravvisabile neppure il contesto di carattere eccezionale, od addirittura emergenziale, che pure era stato dedotto a giustificazione, in giudizio, dalla difesa regionale, tenuto conto tra l’altro del distacco temporale tra l’epoca in cui sarebbero sorte le esigenze di dotazione di personale e quella dell’effettivo passaggio dei lavoratori nei ruoli regionali.
Rodolfo Murra
(5 marzo 2018)
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