Consiglio di Stato
Abusi edilizi su aree vincolate: no al terzo condono
Secondo i giudici di Palazzo Spada non è neppure necessario acquisire il parere della Soprintendenza.
In un Comune della Campania un cittadino ha edificato senza titolo edilizio, su area assoggettata a vincolo di inedificabilità, un fabbricato a due piani e per questo ha presentò istanza di condono avvalendosi della normativa del c.d. “terzo condono edilizio”, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269. L'istanza veniva ritenuta inammissibile e, sul ricorso giurisdizionale presentato, il Tar locale disponeva il rigetto dell'impugnativa.
Veniva quindi proposto appello sul presupposto della erroneità della pronuncia, dovendo il Comune, secondo l'appellante, richiedere comunque il parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. I giudici di appello (VI Sez.) con sentenza n. 755 del 6 febbraio 2018 hanno respinto il gravame.
Secondo il Consiglio di Stato la normativa sul terzo condono edilizio (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”) nel prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, esclude la possibilità di ottenere la sanatoria quando ricorrono i due requisiti sopra indicati: a) sussistenza di un vincolo di inedificabilità, anche relativa, apposto prima della realizzazione delle opere; b) difformità delle opere rispetto alle disposizioni urbanistiche.
Di conseguenza e contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la legislazione regionale della Campania (art. 1, comma 72, L. n. 16 del 2014, che prevede che il divieto di sanatoria operi soltanto in presenza di “vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse”) non può trovare applicazione al fine di ritenere che siano sanabili le opere realizzate su aree gravate da vincoli relativi ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, dovendo al contrario trovare integrale applicazione la normativa statale (sulla base di quanto stabilito dalla Corte cost. con sentenza n. 117 del 2015), la quale è chiara nell’escludere dal campo di applicazione della sanatoria gli immobili realizzati su aree vincolate in difformità dagli strumenti urbanistici.
In tale contesto, secondo i magistrati di Palazzo Spada, neppure è necessaria l’acquisizione del parere della Soprintendenza, in quanto lo stesso art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 citato esclude la condonabilità delle opere quando ricorrono le condizioni previste da tale disposizione; in altri termini, se l’esistenza dei presupposti fattuali contemplati dalla norma di disciplina del potere pubblico preclude la possibilità del condono delle opere abusive, non si può ritenere necessaria la fase valutativa di competenza della Soprintendenza.
Rodolfo Murra
(6 febbraio 2018)
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