AGCM
Abuso di posizione dominante: quando il gelato costa 60 mln di euro
Sanzionata la Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., per abuso di posizione dominante.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che la Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., società italiana della multinazionale anglo-olandese, è stata multata con un’ammenda pecuniaria di oltre 60 mln di euro, per abuso di posizione dominante.
Il provvedimento si è reso necessario in quanto è stato violato, da parte della suddetta società, l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per aver messo in atto un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale, la società italiana, detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio “Algida”.
Di seguito si riporta parte del comunicato:
“ Nel corso dell’istruttoria, originata da una segnalazione di un piccolo produttore di ghiaccioli “La Bomba”, operante in prevalenza presso gli stabilimenti balneari, l’Autorità ha accertato l’adozione da parte di Unilever di una strategia escludente a danno dei concorrenti (sia quelli piccoli che quelli di maggiore dimensione), composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando, per tale via, la concorrenza sul mercato.
Nel mercato del gelato confezionato in singole porzioni e consumato fuori casa, e pertanto relativo a un prodotto tipicamente destinato a un consumo cosiddetto da “impulso”, le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte di consumo finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso.
Pertanto le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida.”
Per ulteriori informazioni clicca sul link al provvedimento: testo del provvedimento
Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunicato del 6 dicembre 2017
Redazione
(7 dicembre 2017)
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