Abrogatio cum abolitio
La depenalizzazione genera confusione: i primi contrasti della Suprema Corte di Cassazione
Orientamenti diversi sugli effetti in ordine alle statuizioni civili. L'eco di una disputa giuridica di grande attualità caratterizzata da un fascino antico.
Il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione è stato facile profeta allorché, con provvedimento del 26 febbraio 2016, ha respinto l’ordinanza di rimessione degli atti alle Sezioni Unite a cui il collegio della V sezione penale chiedeva di esprimersi sul seguente quesito: «se, a seguito dell'abrogazione dell’art. 594 c.p. ad opera dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, debbano essere revocate le statuizioni civili eventualmente adottate con la sentenza di condanna non definitiva per il reato di ingiuria pronunziata prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto» (Cass., sez. V penale, Ord. 23.2.2016, ud. 9.2.2016, n. 7125).
Sulla questione di diritto - osservava puntualmente il Presidente Giovanni Canzio - sino a qualche settimana fa, «non sussiste(va) alcun contrasto giurisprudenziale, prospettandosi solo che la stessa possa dare luogo a contrasti interpretativi». Appariva prematuro, pertanto, affidare da subito alle Sezioni Unite il compito di dipanare l’intricata quaestio iuris, non essendo sufficiente, ai fini dell’avocazione degli atti da parte del più eminente consesso della Cassazione, «la mera eventualità di futuri ipotetici contrasti».
Nel giro di pochi giorni, però, il conflitto giurisprudenziale si è manifestato in tutto il suo fragore, al punto che è facile prevedere un prossimo intervento delle Sezioni Unite, stavolta non più procrastinabile, volto a dissipare ai sensi dell’art. 618 c.p.p., ogni dubbio ermeneutico.
La recente depenalizzazione operata dal legislatore ha, in effetti, drasticamente inciso nel nostro ordinamento secondo uno schema di abrogatio cum abolitio che per l’appunto prevede l’abrogazione di una serie di disposizioni normative (abrogatio legis) con contestuale esclusione dal sistema penale delle relative fattispecie incriminatrici (abolitio criminis).
A fronte della trasformazione di una serie di ipotesi delittuose in illeciti “tipizzati” di esclusiva valenza civilistica, si è prontamente posto, all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, il tema dell’impatto della immediata declaratoria di improcedibilità penale (“perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”) sulle statuizioni civili scaturenti da sentenze di condanna non definitive.
Come noto, infatti, l’abrogazione della norma punitiva in presenza di un giudicato penale comporta la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell’esecuzione, ma limitatamente ai capi penali e non anche a quelli civili: sicché se c’è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna definitiva al risarcimento dei danni a carico dell’imputato o del responsabile civile, la statuizione aquiliana resta ferma. Sulla scorta di questo principio si è affermato che, quando un fatto costituisce un illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non influiscono le successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto, per cui viene a configurarsi una sorta di “indifferenza” dei capi civili della sentenza rispetto al destino della regiudicanda penale.
Tale postulato di diritto non può trovare applicazione, tuttavia, allorché l’abolitio criminis sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ostandovi il combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 74 e 538 c.p.p.. In tal caso, venendo meno la possibilità di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene meno, salvo eccezioni esplicitamente previste (artt. 576 e 578 c.p.p.), anche il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrebbero essere revocate le statuizioni civili adottate con le pronunce di merito. In altre parole, la depenalizzazione finisce inesorabilmente per annullare ogni riconoscimento civilistico pur precedentemente espresso in sede penale, con sentenza di merito non definitiva.
La problematica giuridica è resa da ultimo estremamente complicata a causa di una “singolare” scelta del legislatore che, pur regolando l’impianto normativo della depenalizzazione attraverso due provvedimenti normativi paralleli e contestuali (d.lgs. n. 7/2016 e d.lgs. n. 8/2016), ha omesso, nel d.lgs. n. 7/2016, ogni richiamo alla disciplina transitoria relativa ai processi in corso per i reati abrogati di ingiuria, sottrazione di cose comuni, appropriazione di cose smarrite, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco e danneggiamento non aggravato.
Il d.lgs. n. 8/2016 che prevede una depenalizzazione generalizzata estesa a tutte le violazioni per le quali era dapprima prevista, in ambito penale, la sola sanzione della multa o dell’ammenda, fornisce invece, a questo proposito, indicazioni precise ed inequivocabili: se l’abrogatio interviene durante il primo grado di giudizio, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa al fine della valutazione di matrice propriamente civilistica; se il d.lgs. n. 8/2016 è entrato in vigore dopo che è stata pronunciata la sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8/2016). Ebbene, nulla di quanto previsto dalla richiamata disciplina di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 è rinvenibile nel dettato del d.lgs. n. 7/2016.
Nel clamoroso silenzio del legislatore (scientemente ponderato o del tutto irrazionale che sia) le prime voci provenienti dalla Suprema Corte amplificano la confusione in materia.
Secondo i giudici della II sezione, le statuizioni civili relative ai reati di cui al d.lgs. n. 7/2016 (ingiuria, danneggiamento non aggravato ecc.) resterebbero insensibili alle vicende del giudicato penale, in applicazione analogica della citata disposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016: la disciplina dettata da questa norma transitoria avrebbe, in tal senso, «valenza generale e non vi è ragione di riferirla esclusivamente alle ipotesi depenalizzate da questo provvedimento e non anche da quello precedente poste che il citato articolo 9 fa riferimento generico a tutte le ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione da’ atto dell’intervenuta depenalizzazione decidendo però sulla domanda civile proposta nello stesso procedimento» (Cass., sez. II penale, sentenza 11.4.2016, ud. 23.3.2016, n. 14529).
Di tutt’altro avviso la V sezione penale della Suprema Corte che, pronunciandosi sugli effetti di questa bizzarra differenziazione normativa, ha ritenuto che «il significato di tale scelta non possa che essere interpretato alla luce del canone dell’ubi voluit dixit, apparendo del tutto non sostenibile la tesi opposta di una lacuna involontaria da parte del legislatore delegato, attesa la contestualità nell’adozione dei testi normativi». In questa diversa prospettiva, la soluzione paventata in giurisprudenza «appare quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche per effetto dell’abrogazione del reato oggetto del procedimento», posto che «l’assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016 deve far propendere per la soluzione secondo cui costituisce onere della parte offesa quello di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili» (Cass., sez. V penale, sentenza 10.5.2016, ud. 23.3.2016, n. 19464).
Al momento non è dato stabilire quale fra i due antitetici orientamenti giurisprudenziali sia da ritenersi meritevole di pregio, a discapito dell’altro. Nell’attesa che venga autorevolmente assicurata un’uniforme interpretazione del combinato disposto di cui ai decreti legislativi n. 7 ed 8 del 2016, non può che registrarsi, allo stato, l’eco di una disputa giuridica di grande attualità e nel contempo caratterizzata da un fascino antico su cui non mancheranno di cimentarsi raffinati esegeti del diritto e della procedura penale.
Luca Petrucci – Giulio Vasaturo
Osservatorio Penale G.A.R.I.
Per approfondire la normativa di depenalizzazione:
Vai al redazionale "Riforme: l'elenco dei reati trasformati in illeciti amministrativi"
La Direzione
(19 maggio 2016)
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