Accesso ai documenti
Quando le esigenze di riservatezza impongono il diniego di accesso in materia di impresa
Il Consiglio di Stato si pronuncia in una contesa tra imprese farmaceutiche nella sentenza del 31.3.2016 n. 1261.
Una società proponeva ricorso al TAR Lombardia al fine di ottenere l’accesso alla documentazione (“relazione tecnica”) che una concorrente aveva presentato alla ASL locale ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione di farmaci, come da pregressa istanza al cui accoglimento la controinteressata si era opposta.
La ricorrente deduceva di avere il “fondato sospetto”, per genesi societaria e tempistica del suo ingresso nel mercato dell’importazione parallela di farmaci, che la controinteressata stesse ponendo in essere atti di concorrenza sleale, tramite l’indebita utilizzazione del know-how della stessa ricorrente, ed evidenziava di avere interesse all’accesso ai fini di proporre in sede civile una eventuale domanda, conseguente allo svolgimento di atti di concorrenza sleale.
Il TAR adito accoglieva il ricorso, con la precisazione che:
a) la richiesta di accesso è collegata ad un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione;
b) l’identità di tale documento amministrativo, pur non essendo stata precisamente individuata nella sua originaria richiesta di accesso dalla società ricorrente, risulta chiara dall’esame degli atti di causa e dell’opposizione all’accesso contestualmente formulata dalla società controinteressata;
c) la ricorrente ha allegato una serie di circostanze (in particolare, la presenza attiva nella società controinteressata dell’ex Direttore commerciale della medesima ricorrente) che potrebbero fare ipotizzare uno sfruttamento illecito del suo know how;
e) l’interesse all’accesso è concreto, diretto e attuale;
f) il diritto di riservatezza opposto dalla società controinteressata risulta “cedevole”.
Si è rivolta allora al Consiglio di Stato la controinteressata, per resistere al riconosciuto diritto di accesso.
I giudici di appello hanno rilevato, innanzitutto, che l’art. 22, comma 1, della L. 241/1990 esplicitamente qualifica come atti amministrativi soggetti all’accesso anche gli atti “interni... concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, allo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Dunque, la nozione di “documento amministrativo” ricomprende tutti gli atti che siano stati trasmessi o, comunque, presi in considerazione nell'ambito di un procedimento amministrativo, ancorché di natura privatistica, purché correlati ad un’attività amministrativa.
Tuttavia, il Collegio di Palazzo Spada ha osservato che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d) della L. 241/1990, possono essere sottratti all’accesso gli atti che riguardano la riservatezza dell’impresa, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali.
Nella fattispecie, oggetto dell’istanza di accesso erano i documenti (ancorchè facenti parte della denominata "relazione tecnica") che attengono alle procedure di gestione e di organizzazione del magazzino/deposito di medicinali della società appellante, utili ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione da parte della ASL..
Si tratta di atti riguardanti l’attività d’impresa, che possiedono accentuate caratteristiche di specificità, secondo la dichiarazione della società stessa, non smentita sul punto dalle valutazioni dell’ASL, in quanto contengono il “flow chart di processo per i flussi dei medicinali all’interno del proprio magazzino o perché indicate le specifiche modalità organizzative affinché la società possa essere posta in grado di assicurare prontamente il ritiro dal commercio di lotti di medicinali”.
Anche se sono presenti “elementi oggettivi di similitudine” con la documentazione tecnica della controinteressata, ciò non è sufficiente a far venir meno l’esigenza di tutela della "riservatezza" dei dati tecnico-organizzativi dell’appellante.
Nella sentenza n. 1261 del 31 marzo 2016 con la quale la Terza Sezione ha accolto l’appello – decidendo quindi per la legittimità del diniego di accesso – si è rilevato, infine, il dato che la società appellante si affaccia in un mercato in cui la controinteressata è leader e che l’utilizzo di strategie organizzative innovative potrebbe essere un elemento di necessaria competitività; l’accesso consentirebbe ai diretti concorrenti, pertanto, la conoscenza di dati sensibili.
Rodolfo Murra
(3 aprile 2016)
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