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Il dialogo tra Corti

La confisca, i paletti della Consulta ai principi della Corte di Strasburgo

La Corte Costituzionale italiana frena sull'automatico ingresso dei principi della Cedu nel nostro ordinamento.

Oltre al recente pronunciamento sul concorso esterno in associazione mafiosa, anche l’istituto della confisca è diventato il simbolo di un “dialogo alto” tra giudici europei e giudici nazionali sul modo stesso di concepire la sanzione penale.

Nel caso della sentenza Contrada, a pronunciarsi era stata la Corte europea dei diritti dell'uomo, rappresentando un difetto di corrispondenza del nostro ordinamento con alcuni principi sanciti dalla Carta.

A prescindere dalla fondatezza o meno di quelle affermazioni, pare opportuno evidenziare l'importanza di un diverso pronunciamento, stavolta, della Corte Costituzionale italiana (49/2015).

Il giudice delle leggi italiano, difatti, decidendo in tema di confisca (www.giurcost.org/decisioni/2015/0049s-15.html), ha posto dei paletti al possibile ingresso diretto dei principi sanciti dalla Corte di Strasburgo, nel nostro ordinamento.

La Corte Costituzionale difatti e' il solo “controllore delle valvole d’ingresso di quel diritto” e la sola depositaria del potere di decifrare i termini di un eventuale confronto patologico tra le norme ordinarie interne e le norme della Cedu, ovvero tra queste ultime e quelle della Costituzione.

Ecco perché il giudice italiano si è trovato nella necessità di investire la Consulta della questione d’illegittimità costituzionale asseritamente nascente dalla frizione tra la norma di cui all’art. 44 2°comma D.P.R. 380/2001 e la regola dalla cd. Sentenza Varvara.

La questione tra le Corti e', in particolare, se la misura debba discendere inesorabilmente da un accertamento pieno e formale della responsabilità dell’autore di un reato, ovvero se, occorra piuttosto riconoscere la cifra identificativa di essa nel grado di afflittività sostanziale rispetto ai diritti fondamentali della persona.

Su questo piano, in effetti, si è consumata la divaricazione tra la concezione della ‘pena’ che ha trovato spazio nell’interpretazione che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha fornito dell’art. 7 CEDU – che ha sancito il principio di legalità convenzionale – e quella radicatasi nell’ordinamento penale nazionale, che ha invece costantemente affermato la natura di misura di sicurezza della confisca.

Detta divaricazione ha raggiunto un punto di non ritorno proprio con riferimento alla questione della confisca urbanistica, la quale, per essere stata considerata un mero strumento ripristinatorio degli interessi lesi dall’alterazione dell’ordinato assetto del territorio, è stata, a lungo, applicata a prescindere da un accertamento autentico e globale della responsabilità penale, nei termini personalistici richiesti dalla norma di cui all’art. 27 della Costituzione.

Come noto, l’art. 44, secondo comma, del d.P.R. 380/2001 stabilisce: «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».

Secondo l’interpretazione consolidata della Cassazione, che costituisce “diritto vivente” in materia nel nostro Paese, la confisca ivi prevista ha natura di mera sanzione amministrativa; e il giudice penale è tenuto a disporla anche quando debba dichiarare prescritto il reato di lottizzazione abusiva, purché il fatto costitutivo del reato – nei suoi elementi oggettivi e soggettivi – sia stato in concreto accertato.

La CEDU, nella sentenza Varvara c. Italia del 29 ottobre 2013 aveva sostenuto che l'applicazione della confisca mediante una sentenza che proscioglie i convenuti per intervenuta prescrizione del reato violasse l’art. 7 CEDU, letto anche attraverso l’angolo visuale della presunzione di innocenza di cui all’art. 6 § 2 CEDU.

Se la confisca è una pena – questo il ragionamento dei giudici europei –, allora la sua applicazione presuppone necessariamente una formale dichiarazione di responsabilità a carico del suo autore, e dunque una sua condanna.

Il Giudice delle Leggi italiano, con le sentenze “gemelle” del 2007, aveva ammonito dal compiere un uso troppo disinvolto dei propri poteri ermeneutici quanto all’ingresso del diritto convenzionale nell’ordinamento interno.

Da ultimo, con sentenza – la n. 49/2015 - la Corte costituzionale ha riaffermato il primato assiologico delle norme costituzionali, ma anche la necessità di un utilizzo sapiente della giurisprudenza di Strasburgo, che deve essere assunta a canone ermeneutico delle decisioni domestiche solo se sia consolidata.

Giovanni Tartaglia Polcini

(24 settembre 2015)

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