Protezione Internazionale
Rifugiati: in Gazzetta il Decreto che disciplina le procedure
Il tema è di strettissima attualità, in relazione ai tragici fatti che interessano ormai tutti i Paesi dell'Unione Europea.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , di attuazione della direttiva 2013/33/UE che riguarda una problematica di strettissima attualità, come le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Il provvedimento riguarda, inoltre, l'attuazione della direttiva 2013/32/UE, sulle procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale. Il Decreto è composto di 30 articoli ed entrerà in vigore il 30 settembre prossimo.
Come stabilisce l'articolo 1, comma 1, il provvedimento stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
Il secondo comma del primo articolo dispone che le misure di accoglienza previste nel Provvedimento di cui si discute si applicano dal momento della manifestazione della volonta' di chiedere la protezione internazionale.
Il terzo comma, inoltre, precisa che le misure di accoglienza al Decreto in esame si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
Il Decreto, invece, non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
L’articolo 2 si occupa delle definizioni utilizzate nel Provvedimento; mentre l’articolo 3 dispone che l'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
L’articolo 4 precisa che al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Per saperne di più:
vai al Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142
Moreno Morando
(16 settembre 2015)
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