Privacy
Scambio di dati personali tra P.A.: le misure di sicurezza e le modalità stabilite dal Garante
Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015 è stato pubblicato il Provvedimento n. 3 del 2 luglio 2015.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015 è stato pubblicato il Provvedimento 2 luglio 2015 del Garante per la protezione dei dati personali, riguardante le “Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche. (Provvedimento n. 393)”.
Nel deliberato, il Garante della Privacy prescrive che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono comunicare all’Autorità Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati e che tali comunicazioni debbano essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 presente provvedimento (vedi in calce) e inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected].
Il Garante, al punto 2 del Provvedimento, precisa inoltre che - ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, nelle more della definizione degli «standard di comunicazione e le regole tecniche» da parte dell'Agid ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad, prescrive alle pubbliche amministrazioni che intendano mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni che ne abbiano diritto mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e) del Cad l'adozione delle misure necessarie individuate nell'Allegato 2 al presente provvedimento, salvo che le modalita' di accesso alle banche dati siano gia' state oggetto di esame da parte del Garante nell'ambito di specifici provvedimenti; laddove siano gia' state previste modalita' di accesso ai sensi della nuova formulazione del predetto art. 58, comma 2 del Cad, non conformi alle misure gia' individuate dal Garante nel provvedimento del 4 luglio 2013, prescrive che le misure necessarie previste nell'Allegato 2 siano adottate dalle amministrazioni interessate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Per avere maggiori informazioni:
vai al Provvedimento e agli Allegati
Moreno Morando
(5 agosto 2015)
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