Università
Violato l'anonimato nei test di medicina
Il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei ragazzi esclusi dalla selezione 2012 per Catania, Palermo, Messina e Catanzaro. Violazione dellanonimato nella selezione con diritto ad essere reinseriti nei corsi o condanna al risarcimento dei danni.
Vittoria per gli aspiranti medici e dentisti di Catania, Palermo Messina e Catanzaro.
Nei test non avevavo raggiunto un punteggio sufficiente per l’accesso ai corsi 2012/2013, così hanno impugnato il diniego di ammissione.
Sul banco degli imputati c'era il vizio dell’anonimato e la violazione della segretezza concorsuale che avrebbero compromesso il regolare esito dell’esame.
Secondo il Tar del Lazio che ha accolto il ricorso con sentenza del 18 luglio, la presenza del codice a barre insieme al codice di lettura alfanumerico rendeva la prova attribuibile al nome del candidato già prima della fine della correzione con grave violazione dell’anonimato.
La conseguenza, almeno potenziale, era proprio quella di alterazione dei risultati che costituisce vizio del procedimento.
Cosa succede ora a distanza di due anni dai test di ammisione?
Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe sufficiente, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza.
L’accertamento dell’illegittimità del procedimento e delle graduatorie apre però la strada a diverse forme di risarcimento.
Ma come è possibile un reinserimento se gli studenti erano risultati inadeguati nelle selezioni?
Dice il giudice amministrativo, l’organizzazione delle prove di accesso in modo più congruo ed imparziale avrebbe favorito un clima di maggiore serenità tra i ragazzi, tale da garantire risultati migliori.
Viene da chiedersi allora, chi può dire che se le prove si fossero svolta in modo regolare gli studenti sarebbero passati?
Anche per questa domanda il giudice chiarisce che, ai fini del risarcimento, è necessario fissare un criterio per verificare le chances di superamento di ogni ricorrente al tempo non ammeso.
Due le modalità proposte per riparare il danno ingiusto.
Riesaminare gli elaborati dei ricorrenti per valutare autonomamente l’inserimento in sovrannumero ai corsi.
Se la possibiltà didattico-organizzativa di ampliare il numero dei frequentatori dei corsi non è fattibile, il risarcimento dovrà essere economico e pari a tutti i costi sostenuti per prepararsi all’esame (libri, corsi di preparazione, etc.), nonché alla perdita di chances (di un buon guadagno) valutata in percentuale in relazione diretta alla posizione in graduatoria e calcolata sul reddito medio lordo di un medico con esperienza ventennale.
Un vento di cambiamento nell’aria, confermato da questa sentenza, che offre ulteriori margini di riflessione sulla possibilità di cambiamento delle regole per l'accesso alle facoltà a numero programmato.
Per maggiori informazioni e per scaricare la sentenza clicca su Gazzettaamministrativa.it
Luca Tosto
(20 luglio 2014)
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