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Concorsi pubblici

Personale: con l'approvazione di una nuova graduatoria finale, l'Amministrazione vanifica il processo in corso

I principi sanciti dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato sull'improcedibilità del giudizio.

La graduatoria finale emanata nel corso di una procedura selettiva, che abbia implicato nuove ed autonome valutazioni tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca una precedente graduatoria, ne costituisce l'atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi; quindi, nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio incardinato per l’impugnazione di una graduatoria relativa ad una procedura selettiva sia stato emanato un nuovo provvedimento finale di approvazione di una rinnovata graduatoria, sulla base di nuove valutazioni e non in mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della parte che ne è destinataria, la persistenza dell'interesse della parte ricorrente alla decisione di detto giudizio va esclusa, tenuto anche conto delle ulteriori iniziative attivate (o attivabili) da essa parte per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata.

È questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato sulla cui base nella sentenza del 5 dicembre 2014 ha ritenuto improcedibili i ricorsi in appello per sopravvenuta carenza di interesse in quando nella il Comune aveva approvato la nuova graduatoria finale della procedura selettiva con un nuovo atto che, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca la prima graduatoria, ne ha costituito l'atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.

Il contenzioso riguarda un corso/concorso per progressione verticale per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. D 1 Area Tecnica, Amministrativa e Contabile, riservato al personale interno inquadrato in Categoria C del Comune di Giuliano in Campagna e, innanzi al Consiglio di Stato, la vicenda sostanzialmente ruota attorno alla determinazione del Dirigente comunale, che a seguito del giudizio di primo grado, attivava un nuovo ed autonomo procedimento di valutazione dei titoli che comportava il ridisegnamento della graduatoria di concorso attraverso la disamina delle posizioni di tutti i candidati, all’esito del quale gli appellanti non si sono visti riconoscere i punteggi vantati nel presente giudizio e si sono collocati in posizione non utile, tanto che hanno proposto l’autonomi ricorsi al riguardo presso il T.A.R. Campania, con censure identiche a quelle proposte nella presente sede.

Il principio sopra esposto, con il quale il Collegio ha dichiarato improcedibile l'appello, deriva dall'applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati per i quali "L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta quindi la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest'ultimo".

Per maggiori informazioni scarica la sentenza su www.gazzettaamministrativa.it

Enrico Michetti

 

La Direzione

(14 dicembre 2014)

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