Servitù di pubblico passaggio
Usucapione: solo le azioni possessorie interrompono i termini per usucapire
Il Consiglio di Stato nella sentenza del 5.12.2014 chiarisce la valenza interruttiva dell'istaurazione di precedenti giudizi sull'usucapione della servitù di uso pubblico.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5.12.0214 ha precisato che l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio compete all’autorità giudiziaria ordinaria e che il Giudice amministrativo può quindi esercitare, al riguardo, esclusivamente una cognizione incidentale senza poter fare stato con la propria decisione sulla questione, e al solo e limitato fine di pronunciarsi sulla legittimità della determinazione che forma specifico oggetto di ricorso.
Su tali premesse il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva disatteso l’affermazione del Comune che l’area dovesse essere considerata soggetta a servitù di uso pubblico, esprimendo l’avviso che quest’ultima non potesse essersi consolidata in presenza degli atti interruttivi compiuti dai privati, consistiti nell’instaurazione di due giudizi possessori, da loro poi vinti, proprio nei confronti del Comune.
Di conseguenza ad avviso del TAR il passaggio pubblico pedonale e carrabile nell’area avrebbe integrato solo un “mero stato di fatto, non consolidato in posizione giuridicamente tutelabile e dunque non ostativo all’esercizio delle facoltà inerenti il diritto di proprietà.”
In appello il Comune, al fine di escludere tale efficacia interruttiva, osservava che la posizione assunta dai privati quali attori nei relativi giudizi non valeva ad impedire il transito pedonale/veicolare in sito, ma aveva un oggetto ben più limitato e ristretto. Ed effettivamente l’esame delle relative pronunzie fa emergere che le suddette iniziative giudiziali non avrebbero potuto interrompere l’uso pubblico del transito sull’area, in quanto i medesimi nelle dette occasioni avevano agito esclusivamente a tutela del possesso di porzioni del fondo modeste e di ubicazione marginale, senza dar vita ad alcuna situazione di incompatibilità con il transito pubblico in sito.
Il Consiglio di Stato ha, quindi accolto l'appello del Comune richiamando l’insegnamento giurisprudenziale in base all’art. 2943 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c. in tema di usucapione, una domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire solo qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine.
Altrimenti detto, le azioni possessorie hanno efficacia interruttiva dell’altrui possesso adusucapionem quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con il possesso dell’usucapiente.
Per acquisire la sentenza inviare una mail a: [email protected]
La Direzione
(10 dicembre 2014)
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