Trasparenza
Senza gara pubblica la P.A. deve pubblicare la delibera a contrarre
L'Autorità Nazionale AntiCorruzione ha chiarito che ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.
Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 persegue il dichiarato obiettivo di permettere l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
In particolare l'art. 37 del suddetto decreto obbliga le P.A. alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
L'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) - nella FAQ 17 rintracciabile al link http://www.anticorruzione.it/?page_id=10470 – ha chiarito che “gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione”.
Anche gli acquisti effettuati per il tramite del mercato elettronico delle P.A. (MEPA), devono essere resi pubblici.
Inoltre l'ANAC, con riguardo all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, specifica che “ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara”.
Il comma 2 dell'art. 37 richiama le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'art. 57 è norma derogatoria alle ordinarie procedure di gara perché consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare contratti senza la previa pubblicazione di un bando di gara a fini notiziali. La delibera o determina a contrarre deve però contenere la motivazione espressa della scelta effettuata.
D'ora innanzi tuttavia le stazioni appaltanti non potranno limitarsi ad inserire nella delibera o determina a contrarre le ragioni legittimanti la scelta operata ma sono tenute a renderle pubbliche perché la delibera o determina a contrarre è atto sostitutivo del bando di gara. La previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 37 apre un nuovo scenario anche con riguardo al regime delle impugnazioni e alla decorrenza dei relativi termini.
Le ditte interessate alla procedura, qualora ritengano non rispettate le previsioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno necessariamente impugnare la delibera o la determina a contrarre ormai divenuto atto sostitutivo del bando di gara.
Laura Ferrero e Daniela Muntoni
(9 aprile 2014)
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