Consiglio di Stato
Parabrezza rotto, si all'attività di riparazione ambulante dei cristalli
Solo esigenze di sicurezza stradale e di sicurezza sui luoghi di lavoro possono consentire limitazioni all'autoriparazione itinerante. Annullata la sentenza del TAR.
La questione di principio giunta sino al Consiglio di Stato riguarda l'attività “itinerante” in materia di autoriparazione e, cioè, se sia consentito, come attività ordinaria, recarsi in forma ambulante su chiamata per esercitare l’attività di riparazione autoveicoli, ovvero se è da considerarsi "emergenza" la sostituzione del parabrezza (o degli altri vetri di un veicolo).
Tutto inizia nel 2009 quando il sindaco del comune di Silandro adotta un'ordinanza che ordina alla Società Carglass di non svolgere l’attività di autoriparazione in forma “ambulante” nonché con la nota della provincia autonoma di Bolzano in base alla quale la società veniva informata del divieto di autoriparazioni in forma ambulante.
La materia di contendere riguarda in particolare l’esercizio dell’attività di autoriparazione in forma ambulante, nello specifico per la sostituzione o per la sistemazione e il ripristino dei cristalli delle auto, secondo la legge statale 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) e in applicazione della legge della provincia autonoma di Bolzano 25 febbraio 2008, n. 1 (Ordinamento dell’artigianato).
Il Consiglio di Stato con la decisione del 8 agosto 2014 ha annullato la sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società per azioni Carglass del gruppo unitario mondiale Belron. Il TAR aveva ritenuto che la legge provinciale non contrasti con principi “fondamentali” dell’Ordinamento statale e la provincia autonoma di Bolzano ha affermato che il relativo divieto, in virtù dei propri poteri esclusivi in materia di artigianato, incida solo come modalità di esercizio dell’attività di autoriparazione.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’art. 1 della legge n. 122 del 1992 non prevede espressamente ma neppure esclude officine mobili collegate ad una unità locale sede di officina per le operazioni esterne di soccorso: la finalità è la stessa (sicurezza dell’autoveicolo nella circolazione stradale) con interventi praticati da autoriparatori qualificati (in proprio o tramite dipendenti) nel rispetto delle regole ambientali (intese latamente come luoghi e osservanza delle discipline sopra esemplificate).
In altre parole, il principio cardine sotteso alla funzione legale dell’autoriparazione consiste nel ripristino delle condizioni di sicurezza riferite allo specifico veicolo e tale da potere influire sulla sicurezza di marcia dello stesso.
Ne discende che la provincia autonoma di Bolzano, in assenza di parametri normativi statali e senza neanche prevederli ma avvalendosi della disciplina sull’Artigianato, non può introdurre restrizioni in questa materia riservata allo Stato (disciplina legale dell’autoriparazione) ovvero limitare le modalità di esercizio dell’attività dell’autoriparatore attraverso una distinzione, peraltro difficilmente praticabile e aperta a qualsiasi contingente divieto o ordine, tra interventi di emergenza e ordinari: infatti, anche la rottura di un parabrezza o di un finestrino dell’auto o una semplice scheggiatura degli stessi possono costituire fonte di pericolo nella circolazione stradale, almeno nella percezione del singolo utente sino al raggiungimento di una sede di officina, nel caso si introduca nell’abitacolo un’insetto o il vetro sbrecciato si frantumi completamente.
Per giunta, la norma provinciale (art. 24, comma quarto), qualora venisse interpretata nel senso di esercizio dell’attività di autoriparazione “solamente…in sede fissa” e, perciò, ostativa a forme mobili o itineranti ovvero ambulanti collegate all’officina, si verrebbe a sostanziare in una distonia rispetto alla nozione di concorrenza, la quale riflette quella operante in ambito comunitario e segnatamente da ultimo secondo la direttiva servizi 2006/123/CE, sia a mezzo di interventi regolatori che a titolo principale incidano sulla concorrenza, sia a mezzo di barriere che pongano vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, oppure, in generale, con limitazioni alle modalità di esercizio delle attività economiche.
La logica ispiratrice della legge n. 122 del 1992 consente dunque l’effettuazione itinerante di interventi di riparazione di un autoveicolo fuori dai locali dell’officina, quale ne sia la loro natura (d’emergenza o ordinaria) ma sempre da parte di soggetti qualificati secondo i titoli professionali previsti dalla legge statale (che non a caso ha riconosciuto taluni titoli rilasciati dalla provincia autonoma resistente); inoltre, le limitazioni che è possibile porre allo svolgimento di tale attività di autoriparazione ambulante sono riconducibili unicamente ad esigenze della sicurezza stradale, della sicurezza sui luoghi di lavoro anche se esterni all’officina, della situazione ambientale.
Conclude il Collegio "Divieto oggetto di impugnazione che invece, ad una lettura conforme a Costituzione della stessa norma provinciale, appare normativamente non sussistente, in contrario avviso dovendosi invece rilevare come esso andrebbe ad incidere, in via principale, su aspetti sostanziali della disciplina statale della materia e, in via secondaria, anche come modalità di esercizio dell’attività legale di autoriparazione, entrambi rimessi alla competenza statale.".
Enrico Michetti
La Direzione
(10 agosto 2014)
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